In Italia, gli animali domestici non sono considerati soggetti di diritto dal diritto privato, ma come beni materiali privi di capacità giuridica e successoria. Pertanto, nonostante l'affetto che lega gli animali ai loro proprietari, non è possibile istituirli eredi o legatari mediante testamento o legato. Tuttavia, esistono strumenti legali che consentono di perseguire questo scopo.
Uno di questi strumenti è l'onere, previsto dall'articolo 647 del Codice Civile. L'onere consiste in un peso che il beneficiario di un testamento o di un legato deve subire per raggiungere uno scopo prestabilito. Se il beneficiario non adempie all'onere, non può beneficiare delle disposizioni del defunto.
Per esempio, un testatore può istituire un erede con l'onere di prendersi cura dell'animale domestico fino alla fine dei suoi giorni. Se l'erede non adempie all'onere, l'articolo 648 del Codice Civile prevede che qualsiasi persona interessata all'adempimento dell'onere possa chiedere l'intervento del tribunale, che, dopo aver accertato l'inadempimento, può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria.
Per verificare il rispetto delle disposizioni testamentarie, il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, i quali hanno il compito di assicurare che le disposizioni di ultima volontà del defunto vengano eseguite correttamente. In caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'esecutore testamentario denuncia alle autorità competenti e può richiedere la rimozione del lascito e l'affido dell'animale.
In sintesi, sebbene gli animali domestici non possano essere istituiti eredi o legatari, esistono strumenti legali che consentono di prevedere la loro cura e benessere anche dopo la morte del proprietario attraverso l'istituzione di oneri e la nomina di esecutori testamentari.